Statuto

Nuovo Statuto della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, approvato dal Consiglio Direttivo SIAMS in data 23 ottobre 2017 e dalla Assemblea dei Soci in data 17 Novembre 2017,

depositato per delega dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo della Società dal Prof. Dott. Antonio Aversa, presso il Notaio Dott. Renato Carraffa in Roma

il 22 Novembre 2017

L’Associazione già denominata SOCIETA’ ITALIANA DI ANDROLOGIA MEDICA, con sede legale in Roma, costituita con atto not. Lelio Tosti-Croce di Roma in data 22.04.1992 rep. N. 7.832/698, ora denominata SOCIETÀ ITALIANA DI ANDROLOGIA E MEDICINA DELLA SESSUALITÀ, come registrato dal Dott. Luigi Aricò Notaro in Firenze, Rep. N. 31174, Racc. 13693, in data 27.11.2007, di seguito indicata come SIAMS o, per brevità, Società, è un’associazione medica scientifica senza fini di lucro, la cui attività è regolata dalle norme del presente Statuto, nonché dai regolamenti e disposizioni emanati in attuazione delle norme statutarie.

La SIAMS ha sede legale presso la Segreteria amministrativa. Sedi secondarie e uffici amministrativi e/o operativi possono essere istituiti su delibera del Consiglio Direttivo sia in Italia sia all’estero.

La SIAMS è articolata in sezioni regionali al fine di consentire un migliore rapporto con le istituzioni locali e una più solida presenza territoriale della Società stessa. Tali Sezioni possono rappresentare sul territorio gli organi direttivi e gestionali centrali della Società. Il Consiglio direttivo nomina i responsabili delle sezioni regionali e il loro Coordinatore. I responsabili delle sezioni regionali e il Coordinatore durano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di un mandato. Ove richiesto dall’ordine del giorno per tematiche inerenti il decentramento e l’attività regionale, il Coordinatore siede in Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
La SIAMS è costituita a tempo illimitato. Il suo scioglimento è deliberato all’unanimità dall’Assemblea riunita in seduta ordinaria o straordinaria cui partecipino almeno i quattro quinti dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali. In tale occasione l’Assemblea procederà a nominare uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione e la devoluzione delle attività societarie. Si dovrà comunque rispettare l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Per tutto e quant’altro non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e le Leggi vigenti in materia.
Le entrate della Società sono costituite da:
  • quote associative annuali dei Soci e quote di affiliazione dei Membri Affiliati;
  • contributi degli associati, affiliati e/o di enti pubblici e privati con l’esclusione di contributi che – anche indirettamente – possano configurare conflitto d’interessi con il Servizio Sanitario Nazionale seppur forniti attraverso soggetti collegati;
  • eventuali lasciti e donazioni erogati da associati, privati e/o enti pubblici, a qualsiasi titolo
  • cespiti derivanti dalla quota 5/°°
I beni e le entrate della SIAMS possono essere utilizzati unicamente per perseguire i fini istituzionali di cui all’articolo 4 con assoluto divieto di ogni distribuzione di eventuali eccedenze di bilancio; non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote associative non sono rivalutabili e non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di decesso.
Sono organi ufficiali della SIAMS:
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • l’Accademia Italiana della Salute della Coppia
Tutte le cariche sociali non prevedono alcun tipo di remunerazione economica, diretta o indiretta. Per esse sono esclusivamente ammessi rimborsi di spese come determinati e/o autorizzati dal Consiglio Direttivo. I componenti degli organi societari sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse, per l’ammissibilità dei quali, decide il Consiglio Direttivo. I componenti degli organi societari non devono aver subito sentenze di condanne passate in giudicato in relazione all’attività della Società.
Possono far parte della SIAMS in qualità di Soci studiosi italiani e stranieri che, indipendentemente dalla specifica disciplina di provenienza, siano coinvolti in attività professionali e/o di ricerca riconducibili alle scienze andrologiche, della medicina della sessualità e della riproduzione, che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore interprofessionale che la Società rappresenta. Si distinguono le seguenti categorie di Soci:
  • Soci Ordinari;
  • Soci Onorari;
  • Soci Sostenitori
Sono Soci Ordinari coloro che contribuiscono attivamente allo sviluppo delle scienze andrologiche, della riproduzione e della sessualità di coppia. I Soci Ordinari, se maggiori di età, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi. La domanda di ammissione come Socio Ordinario, corredata delle firme di due Soci Ordinari proponenti, dovrà essere indirizzata al Presidente della Società e dovrà contenere un dettagliato curriculum vitae et studiorum scientifico e/o assistenziale. L’ammissione è proposta al Presidente dalla apposita Commissione Soci e deliberata dallo stesso Presidente. I Soci Ordinari versano una quota associativa annuale alla SIAMS secondo quanto stabilito dall’art. 9. Sono Soci Onorari studiosi italiani o stranieri di chiara fama, la cui nomina è proposta all’unanimità dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea. I Soci Onorari partecipano all’Assemblea e godono di Diritto di voto attivo ma non passivo. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota associativa. Sono Soci Sostenitori coloro (persone fisiche o giuridiche, Società, Enti pubblici o privati) che contribuiscono attivamente al sostegno finanziario della SIAMS. La loro nomina è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea. I Soci Sostenitori partecipano all’Assemblea e non godono di diritto di voto attivo né passivo. Possono fare parte della SIAMS come Membri Affiliati personalità interessate culturalmente e/o professionalmente alle scienze andrologiche e sessuologiche ma non in possesso di un curriculum vitae et studiorum e di un profilo professionale idoneo per l’iscrizione in qualità di Socio Ordinario. I Membri Affiliati, pur non godendo di elettorato attivo o passivo e non potendo partecipare all’Assemblea dei Soci, partecipano tuttavia a pieno titolo alla vita culturale e scientifica della Società, ricevendo informazioni attraverso le newsletter, l’accesso alle aree riservate del Sito Web della Società secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e partecipando attivamente alle iniziative territoriali e nazionali della SIAMS. La domanda di ammissione come Membro Affiliato dovrà essere indirizzata al Presidente della Società e dovrà contenere il curriculum professionale del Candidato. L’ammissione è proposta al Presidente dalla apposita Commissione Soci e deliberata dallo stesso Presidente. I Membri Affiliati versano una quota di affiliazione annuale alla SIAMS il cui importo è determinato ai sensi dell’Art. 9 del presente Statuto.
L’Assemblea, organo sovrano della SIAMS, presieduta dal Presidente della Società e in caso di sua assenza o impedimento dal Presidente Eletto, e in seconda istanza dal Past President è composta da tutti i Soci aventi diritto appartenenti alle diverse categorie di cui all’art. 8. Hanno diritto al voto solo i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali e i Soci Onorari. L’Assemblea viene convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l’anno. L’Assemblea inoltre viene convocata in seduta straordinaria, su istanza scritta e motivata di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, o di un quinto dei Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. L’Assemblea viene convocata per iscritto anche con mezzi elettronici agli aventi diritto almeno trenta giorni prima della data fissata e deve specificare data, luogo e relativo ordine del giorno. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei Soci Ordinari e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta. L’Assemblea:
  • elegge con voto segreto e con il principio del voto singolo di cui all’Art. 2538, comma 2, del codice civile i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • approva i bilanci preventivi e consuntivi elaborati dal Tesoriere ed esaminati dal Consiglio Direttivo, alla luce della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • formula proposte relative agli indirizzi operativi della Società;
  • determina l’ammontare della quota associativa per i Soci Ordinari e quella di affiliazione per i Membri Affiliati con facoltà di riservare a determinati Soci particolari facilitazioni economiche;
  • propone i temi e la sede dei Congressi Nazionali;
  • approva gli organismi statutari e le eventuali modifiche del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da undici Consiglieri votanti eletti dall’Assemblea tra i Soci Ordinari della Società e, senza diritto di voto, dal Past President e dagli Accademici di cui al successivo Art. 12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno. Inoltre può essere convocato su istanza scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, tra i quali:
  • eleggere tra i suoi componenti il Presidente Eletto, che assumerà le funzioni di Presidente all’inizio del biennio successivo a quello in cui è stato eletto, il Segretario Generale e il Tesoriere;
  • nominare i Responsabili delle sezioni regionali e il loro Coordinatore;
  • nominare la Commissione Soci, la Commissione Scientifica e quant’altre Commissioni e Gruppi di lavoro ritenute necessarie per l’efficace attuazione delle finalità societarie nonché i relativi Coordinatori;
  • redigere e approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale;
  • deliberare contenuti, sede e modalità attuative del Congresso Nazionale e di tutte le altre forme di incontri scientifici ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità societarie, sentito il parere della Commissione Scientifica;
  • proporre all’Assemblea l’ammontare della quota associativa e di affiliazione annuale e l’eventuale variazione di queste;
  • proporre all’Assemblea eventuali modifiche statutarie;
  • deliberare l’eventuale costituzione di centri studio o ricerca, regolandone l’organizzazione e il funzionamento;
  • deliberare l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
  • deliberare su accordi di collaborazioni tra la Società ed enti pubblici e privati, nazionali od esteri;
  • deliberare sulle convenzioni con enti per la gestione dei servizi;
  • deliberare su quant’altro necessario ai fini del raggiungimento delle finalità della Società.
  • ratificare la nomina degli Accademici dell’Accademia Italiana della Salute della Coppia di cui al successivo Art. 12.
I Consiglieri durano in carica non più di quattro anni consecutivi e non sono rinnovabili per un biennio. Ogni due anni si procede al rinnovo elettivo alternativamente di cinque o sei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo uscente può proporre all’Assemblea una lista (con un numero di candidati fino al doppio di quelli da eleggere) che comprenderà anche eventuali candidature proposte ciascuna da almeno venti Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali (ogni Socio potrà proporre una sola candidatura) e fatte pervenire al Presidente per iscritto almeno 30 giorni prima della data delle elezioni. Tale lista dovrà essere resa nota, mediante pubblicazione nelle forme e nei luoghi opportuni, ai Soci Ordinari almeno 24 ore prima dell’inizio dell’Assemblea che prevede la votazione all’ordine del giorno. Il Presidente, il Presidente Eletto e il Past President durano in carica due anni.

Il Presidente rappresenta la Società a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Inoltre:

  • ha la firma e la rappresentanza legale della Società;
  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee;
  • convoca l’Assemblea e riferisce in sede assembleare sulle attività societarie;
  • rende esecutive le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  • attende col Consiglio Direttivo all’ordinaria amministrazione.


Il Presidente Eletto svolge i compiti del Presidente in caso di impedimento di questi.

Il Segretario Generale:

  • Affianca il Presidente nell’adempimento dei suoi compiti, nonché nella organizzazione
  • delle manifestazioni pubbliche della SIAMS e nel trasmettere ai Soci le informazioni inerenti della Società;
  • provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
  • cura la tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

  • adempie alle incombenze amministrative demandategli dal Consiglio Direttivo;
  • provvede alla stesura del bilancio consuntivo da presentare, alla luce della relazione del Collegio dei Revisori dei
    Conti, al Consiglio Direttivo per l’approvazione in Assemblea.

Il Past President:

  • ha compiti consultivi e di indirizzo;
  • non ha diritto di voto;
  • non contribuisce con la sua presenza alla determinazione del quorum.

Gli Accademici dell’Accademia Italiana della Salute della Coppia:

  • hanno compiti consultivi, di indirizzo e di rappresentanza;
    sono convocati e partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto e non
    contribuiscono con la loro presenza alla determinazione del quorum;
  • svolgono funzione di Comitato Scientifico di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica effettuati secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre Soci eletti dall’Assemblea secondo le modalità previste dall’articolo 10, comma 2 e deve riunirsi almeno una volta l’anno, anche per via telematica. I Revisori durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Svolge le funzioni di Presidente il più anziano dei Soci eletti. Qualora la legge lo disponga sarà essere nominato un Revisore Ufficiale dei Conti iscritto nell’apposito albo o registro.
L’Accademia Italiana della Salute della Coppia (AISC) è un organo della SIAMS costituito con funzioni di indirizzo, consultazione e rappresentanza dell’eccellenza scientifica e culturale anche nei confronti degli altri Organi societari, delle Istituzioni e della mondo della comunicazione delle attività della Società. L’Accademia contribuisce inoltre al mantenimento della qualità delle attività svolte e della produzione scientifica della Società.
Gli Accademici sono i Past President della SIAMS non in quiescenza e con un profilo scientifico specifico di eccellenza nel campo della Andrologia e della Medicina della Sessualità e caratterizzato, in particolare da un Indice di Hirsch uguale o superiore a 50 come desumibile da banche dati bibliometriche quali Google Scholar, ecc. I Past President con le suddette caratteristiche scientifiche e bibliometriche, ma in quiescenza, vengono insigniti del titolo di Accademico Onorario e non partecipano alle attività dell’Accademia. Gli Accademici individuano al loro interno un Presidente con un mandato di 4 anni, rinnovabile una sola volta, che rappresenta l’Accademia, ma non sostituisce il Presidente della SIAMS né gode delle medesime prerogative, fatto salvo quanto riportato nell’Art. 9, Primo Comma, per il Past President in carica
Lo Statuto sociale può venire modificato nel corso di una Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Per le modifiche Statutarie è richiesta la presenza del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, e dei Soci Onorari. Nel caso in cui tale presenza non fosse raggiunta, le proposte di modifica, verranno sottoposte all’approvazione di tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, e dei Soci Onorari, con votazione a distanza (di norma per via telematica tramite posta elettronica) o tramite il sito internet della Società. Le modifiche statutarie debbono essere approvate da un quorum pari a due terzi dell’Assemblea o dei Soci consultati. Qualora neanche con il voto a distanza si dovesse ottenere la partecipazione di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, l’Assemblea, convocata anche per via telematica, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti
L’esercizio finanziario della Società si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo predisposto dal Tesoriere sarà esaminato e approvato in via preliminare dal Consiglio Direttivo ed approvato, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, dall’Assemblea.
Tutte le controversie sociali tra i Soci e la Società o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, in particolare al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.